Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26365‭ ‬del‭ ‬16/12/2014‭

Clausola di‭ "‬cessazione immediata del contratto‭" ‬-‭ ‬Interpretazione del giudice di merito‭ ‬-‭ ‬Recesso senza preavviso o clausola condizionale risolutiva‭ ‬-‭ ‬Necessità di motivazione adeguata‭ ‬-‭ ‬Ragioni.‭

‭ Nella ipotesi di clausola contrattuale di‭ "‬cessazione immediata del contratto‭"‬,‭ ‬il giudice di merito,‭ ‬che la interpreti come recesso senza preavviso e non quale clausola condizionale risolutiva,‭ ‬deve rendere evidenti le ragioni dell'approdo ermeneutico quando,‭ ‬per gli eventi nel cui‭ ‬contesto la clausola ha operato,‭ ‬assume rilevanza la diversa struttura ed il‭ "‬modus operandi‭" ‬dei due istituti,‭ ‬il primo ancorato ad una facoltà delle parti di sciogliere unilateralmente il contratto,‭ ‬il secondo relazionato ad un avvenimento futuro e incerto.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe M. - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17252-2009 proposto da:
SIDAUTO S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del vice presidente del
consiglio di amministrazione e legale rappresentante, Dott.ssa
P.M.d.R.S., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PASQUALE STANISLAO MANCINI, 2, presso lo studio
dell'avvocato CICERCHIA PIETRO, che la rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AUTOSAB S.R.L., AUTOSAB SERVICE S.R.L., MAZDA MOTOR ITALIA S.P.A.,
MAZDA MOTOR CORPORATION, FORD MOTOR COMPANY, AUTOSAS S.P.A., CARRIO
S.R.L., BALDI S.R.L., GCM SAN MATTEO S.R.L., MAZDA MOTOR EUROPE GMBH;
- intimati -
avverso la sentenza n. 703/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO,
depositata il 20/05/2008, R.G.N. 2411/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/10/2014 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità o, in
subordine, il rigetto del ricorso.

 


RITENUTO IN FATTO
1. - In data 8 marzo 1993 veniva stipulato tra la Mazda Motor Corporation e la Sidauto S.p.A. un contratto per l'importazione e la distribuzione in Italia di veicoli e ricambi di marca Mazda; in forza di ciò, la Sidauto, a sua volta, aveva stipulato, con trentotto concessionarie, tra cui la Autosab s.r.l., singoli contratti di concessione per la rivendita dei veicoli Mazda.


Il 17 dicembre 1999 Mazda Motor Corporation aveva costituito in Italia la società sussidiaria Mazda Motor Italia S.p.A., al fine di provvedere direttamente alla distribuzione dei prodotti Mazda nel territorio italiano, venendo, dunque, meno l'interesse della medesima Corporation alla continuazione del contratto con la Sidauto, dal quale era, pertanto, receduta.


La Sidauto S.p.A., in data 25 gennaio 2000, formalizzava nei confronti dei concessionari la cessazione immediata del contratto di concessione di vendita, comunicando altresì che la Mazda Motor Italia S.p.A. aveva assunto l'impegno di proporre ad essi un nuovo contratto di concessione dal 1 febbraio 2000, che, tuttavia, i concessionari non accettavano di concludere.
Sicchè, la Mazda Motor Italia S.p.A. conveniva in giudizio la Sidauto S.p.A. e le trentotto società concessionarie per sentir:
accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione, per mutuo consenso, del contratto tra essa attrice e la Sidauto; accertare e dichiarare che si era verificata la condizione risolutiva prevista dall'art. 1.5 lett. a) del contratto di concessione stipulato tra Sidauto ed i singoli concessionari; accertare e dichiarare che essa attrice aveva offerto ai concessionari la stipulazione di un nuovo contratto;
accertare e dichiarare l'illegittimità dell'uso da parte dei concessionari dei segni distintivi, marchi, denominazioni, know-how;
condannare i concessionari al risarcimento del danno.
Nel costituirsi in giudizio, la Siduato S.p.A. chiedeva accogliersi la domanda di accertamento di avvenuta risoluzione del contratto, con ulteriore pronuncia "secondo giustizia sulle altre domande avanzate da Mazda".
Si costituiva in giudizio la Autosab s.r.l. che chiedeva la condanna di Sidauto all'adempimento del contratto di concessione, da ritenersi ancora in vigore per essere la clausola di cui all'art. 111, 1.5, lett. a) del medesimo contratto illegittima, in quanto pattuita in violazione del disposto di cui all'art. 5 del Regolamento CEE 1475/95, altresì istando per la condanna della stessa Sidauto al risarcimento del danno patito; in corso di giudizio l'Autosab s.r.l.
lasciava ferma la domanda risarcitoria e mutava quella di adempimento in quella di risoluzione del contratto per colpa della Sidauto S.p.A. Intervenivano volontariamente taluni concessionari a sostegno delle domande svolte da Autosab s.r.l. e, tra questi, l'Autosab Service s.r.l., che però svolgeva anche proprie autonome domande.
1.1. - L'adito Tribunale di Torino, separati "i vari giudizi", con sentenza del maggio 2004, dichiarava, tra l'altro, l'insussistenza del diritto della "concessionaria convenuta ad utilizzare a decorrere dal 1/2/2000, i segni distintivi, i marchi, le denominazioni, il know- how e, comunque, le privative industriali spettanti a Mazda Motor Italia s.p.a. nonchè a qualificarsi quale con cessionaria Mazda", altresì dichiarando che "si era verificata la condizione risolutiva prevista dall'art. 111 1.5 lett. a) del contratto di concessione stipulato fra la s.p.a. Sidauto e la concessionaria Autosab s.r.l.", della quale ultima respingeva le domande proposte.
2. - Avverso tale sentenza interponevano congiuntamente gravame la Autosab s.r.l. e la Autosab Service s.r.l., al quale resistevano le appellate Mazda Motor Italia S.p.A. e Sidauto S.p.A., che proponeva anche appello incidentale; rimanevano, invece, contumaci Mazda Motor Europe GMBH, Mazda Motor Corporation e Ford Motor Company, nonchè Autosas s.a.s., Carrio s.r.l., Baldi s.r.l. e C.G.M. s.r.l., nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio.
La Corte di appello di Torino, con sentenza resa pubblica il 20 maggio 2008, in parziale accoglimento dell'appello principale, respingendo quello incidentale, condannava la Sidauto S.p.A. al pagamento della somma di Euro 150.000,00, oltre accessori, in favore di Autosab s.r.l. e della somma di Euro 25.000,00, oltre accessori, in favore di Autosab Service s.r.l., ponendo a carico della medesima Siduato la metà delle spese processuali del doppio grado.
2.1. - Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale - precisato che il giudizio di appello si restringeva ai "rapporti Sidauto-Autosab" - evidenziava che la clausola di cui all'art. 111, 1.5., lett. a) del contratto di concessione era solo "formalmente classificata" come "cessazione immediata del contratto", ma in realtà aveva "il contenuto di un recesso senza preavviso", cosi da doversi reputare inefficace in quanto contraria alla norma imperativa dell'art. 5 del Regolamento CEE n. 1475/95, che consentiva, a determinate condizioni, di sottrarre gli accordi di distruzione ed assistenza alla clientela nel settore degli autoveicoli al divieto stabilito dall'art. 81, n. 1, del Trattato CE, concernente le clausole di esclusiva e di limitazione della concorrenza.
2.2. - Il giudice di appello osservava, inoltre, che, in base ad una interpretazione in buona fede del contratto di concessione "e secondo la lettera del medesimo", la clausola anzidetta parificava "gli effetti della cessazione immediata a quelli del recesso", ciò stando "a significare che, comunque, alla parte è concesso un termine di preavviso di 24 mesi". Ne conseguiva che la Sidauto "non poteva sospendere, con effetto immediato, la fornitura di pezzi di ricambio e di autovetture (come emerso dalle deposizioni), solo per adeguarsi alle decisioni della Casa Madre, da lei subite, ma dietro compenso, come non contestato". Donde, l'obbligo della medesima Sidauto S.p.A. di risarcire il danno patito dalle appellanti Autosab s.r.l. ed Autosab Service s.r.l..


3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Sidauto S.p.A. sulla base di quattro motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate Autosab s.r.l., Autosab Service s.r.l., Mazda Motor Italia S.p.A., Mazda Motor Europe GMBH, Mazda Motor Corporation, Ford Motor Company, Autosas s.a.s., Carrio s.r.l., Baldi s.r.l. e C.G.M. San Matteo s.r.l..


CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Giova ribadire - come già rilevato dalla sentenza impugnata - che il thema decidedum del presente giudizio è ristretto ai soli rapporti giuridici che riguardano la Sidauto S.p.A., l'Autosab s.r.l.
e l'Autosab Service s.r.l., quali società, le ultime due, ritualmente intimate in questa sede con notificazione del ricorso presso il loro procuratore domiciliatario costituito nel giudizio di appello, avv. Giuseppe Tabarrani.
2. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 81 del Trattato UE, dell'art. 5 del regolamento comunitario n. 1475/95 e degli artt. 1339 e 1374 cod. civ..
La Corte territoriale avrebbe male interpretato l'art. 5 del regolamento n. 1475/95, erroneamente deducendo che una clausola contrattuale ad esso difforme - come quella di cui all'art. 111, 1.5., lett. a) del contratto di concessione tra Sidauto e Autosab - sarebbe, per ciò stesso, colpita da nullità o inefficacia per violazione dell'art. 81 del Trattato, là dove invece sarebbe stato necessario, a tal fine, verificare in concreto l'alterazione delle regole della concorrenza nel mercato della distribuzione degli autoveicoli.
Viene formulato il seguente quesito di diritto: "dica la Corte se la clausola contrattuale 1.5, assunta come difforme dalle previsioni del Regolamento comunitario n. 1475/95, ed in particolare assunta come difforme dall'art. 5 paragrafo 2 dello stesso Regolamento, poteva legittimamente essere dichiarata nulla o inefficace in ragione, meramente, di tale sua difformità da tale fonte normativa, ovvero se questa difformità aveva come conseguenza la mera perdita del beneficio dell'esenzione dal rispetto dell'art. 81 del Trattato dell'Unione Europea, il quale colpisce di nullità e/o di inefficacia le clausole contrattuali non solo perchè difformi dal regolamento di esecuzione di volta in volta applicabile, ma perchè a tale difformità abbia fatto seguito, in termini causalmente efficienti, una sensibile alterazione della concorrenza tra Stati membri".
3. - Con il secondo mezzo è dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione.
Ove si ritenesse che la Corte territoriale avesse considerato, per implicito, che l'accordo di concessione per cui è causa era in contrasto con l'art. 81 del Trattato UE, essa non avrebbe palesato le ragioni circa l'esistenza di una sensibile alterazione della concorrenza come conseguenza della mancata previsione del termine di preavviso alla concessionaria alla stregua della clausola di cui all'art. 111, 1.5, del contratto di concessione.
Viene formulato il seguente quesito di "fatto": "...si indica il fatto della sensibile alterazione della concorrenza all'interno del mercato degli Stati membri come effetto della clausola contrattuale impugnata, al fine di giustificarne la dichiarazione di nullità per violazione dell'art. 81, n. 1 del Trattato; fatto che, pur ritenuto in astratto necessario ai fini dell'applicazione del divieto, non risulta minimamente riscontrato o circostanziato nella motivazione".

3.1. - Il primo ed il secondo motivo possono essere congiuntamente scrutinati in quanto strettamente connessi.
Essi sono fondati nei termini di seguito precisati.
Come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr., tra le altre, sentenza del 30 aprile 1998, in C-230/96 e sentenza 18 gennaio 2007, in C-421/05) e da questa stessa Corte (cfr.
Cass., 23 luglio 2014, n. 16787), il Regolamento CEE n. 1475/1992 è un regolamento di applicazione dell'art. 85 del Trattato CE e, in quanto tale, si limita a fornire agli operatori economici del settore interessato "alcune possibilità che consentono loro, nonostante la presenza di taluni tipi di clausole restrittive della concorrenza nei loro accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela, di fare sfuggire questi al divieto stabilito" dal predetto art. 85. Tuttavia, le disposizioni regolamentari non impongono agli operatori economici di avvalersi di dette possibilità "stabilendo disposizioni vincolanti che incidono direttamente sulla validità o sul contenuto di clausole contrattuali o obbligano le parti contraenti ad adattare il contenuto dei loro contratti". Sicchè, allorquando un accordo non soddisfi tutte le condizioni previste da un regolamento di esenzione, esso rientra nell'anzidetto divieto del Trattato, soltanto "se ha per oggetto o per effetto di restringere in modo sensibile la concorrenza all'interno del mercato comune e può esercitare un influsso sulle correnti di scambi tra Stati membri".
Un siffatto accertamento è mancato del tutto da parte della Corte territoriale con l'impugnata sentenza (e, invero, non pare affatto postulato), che, erroneamente, si è limitata a rilevare l'inefficacia della clausola di cui all'art. 111, 1.5, lett. A, del contratto inter partes, qualificata in termini di "recesso senza preavviso", per diretto contrasto con l'art. 5 del Regolamento n. 1475/95.

4. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1373, 1375, 1362 ss. e 1569 cod. civ..
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il recesso ad nutum, senza preavviso, "implicitamente e sostanzialmente previsto dall'art. 111, 1.5 del contratto di concessione", sarebbe in conflitto con la clausola di buona fede, "che imponendo il preavviso in tutte le fattispecie analoghe, si sostituirebbe di diritto alla clausola contrattuale difforme". Invero, non sussisterebbe nell'ordinamento un principio generale per cui il recesso da un contratto di durata debba necessariamente essere accompagnato dalla previsione di un termine di preavviso, non essendo la sua esclusione inibita all'autonomia negoziale (artt. 1373 e 1569 cod. civ.) e ciò valendo anche nei casi di "recesso indiretto".
Viene formulato il seguente quesito di diritto: "dica la Corte se, in materia di contratti di durata, sussista il principio della inderogabilità delle norme di legge che disciplinano il recesso di uno dei contraenti e se, in particolare, non rientri nell'autonomia privata il potere di eliminare del tutto il termine di preavviso, con la conseguenza che se tale risultato può essere dunque legittimamente attinto dalle parti, esse non cessano di poterlo attingere indirettamente senza che a ciò osti il principio dell'esecuzione del contratto in buona fede".

5. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., nonchè dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione.
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere l'"equivalenza tra la clausola contrattuale impugnata e quella prevedente il recesso, sul rilievo dell'identità degli effetti della cessazione immediata rispetto a quelli ricollegati al recesso palese". Con ciò disconoscendo che detta clausola, di cessazione immediata del rapporto contrattuale "nel caso in cui venga meno, per qualsiasi ragione, il rapporto di importazione e distribuzione esclusiva in corso tra MMC e il Distributore", prevedesse un evento distinto dal recesso e, come tale, era stato regolato dalle parti.
Viene formulato il seguente quesito di diritto: "dica la Corte se la Corte di Appello di Torino, nell'attribuire alle parti la volontà, espressa nelle clausole contrattuali 1.5 e 1.6 sopra riportate, di voler riconoscere alla Sidauto un diritto di recesso ad nutum senza preavviso, quando tali clausole prevedevano il diverso fatto della cessazione immediata del contratto dovuta alla interruzione del contratto d'importazione con la Mazda Motor Corporation, non abbia violato, o falsamente applicato, gli artt. 1362 e 1363 c.c., a nulla rilevando l'identità degli effetti tra le due ipotesi".
La Corte territoriale sarebbe, altresì, incorsa in vizi motivazionali mancando di giustificare l'affermazione sulla ritenuta sussistenza "di un vero e proprio recesso", ricollegata in modo apodittico alle clausole 1.5 e 1.6., nonostante "fosse pacifico in causa" che l'evento di cessazione immediata del rapporto contrattuale (e cioè la volontà di Mazda Corporation di risolvere il rapporto di importazione e distribuzione con Sidauto), comunicato da Sidauto ai concessionari, fosse reale e non simulato.
Viene formulato il seguente quesito di "fatto": "...si indica il fatto controverso in ciò che la Corte territoriale ha omesso di indicare le ragioni per le quali il reale avveramento degli eventi contemplati dagli artt. 1.5 e 1.6 del contratto di concessione, come attestati nei documenti sopra trascritti, non impedisse di giungere alla conclusione che la Sidauto, anzichè aver voluto comunicare ai Concessionari l'intervenuta cessazione del rapporto di importazione, con la conseguente necessitata cessazione del contratto di Concessione, avesse in realtà inteso esercitare un recesso ad nutum senza preavviso. L'omessa motivazione su tale fatto, decisivo ai fini di giustificare la conclusione attinta, ha reso la motivazione delle sentenza inidonea a questo fine".
5.1. - Il terzo e quarto motivo possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi.
Essi sono fondati per quanto di ragione.

L'art. 111, 1.5, lett. a) del contratto inter partes (art. 111 trascritto nelle parti rilevanti, con previa indicazione - p. 3 ricorso - della sede processuale di produzione del documento), rubricato come "cessazione immediata del contratto", stabiliva tale cessazione "nel caso in cui venga meno, per qualsiasi ragione, il rapporto di importazione e distribuzione esclusiva in corso tra MMC e il Distributore"; ciò "in deroga a quanto previsto sopra" e cioè alla disciplina dettata in tema di "Durata" (1.1.), "Recesso" (1.2), "Preavviso" (1.3) e "Rimborsi ed indennizzi" (1.4).
Al successivo punto 1.6 venivano stabiliti gli "effetti della cessazione immediata del contratto", prevedendo che fossero "gli stessi del recesso" e nonchè regolando la "data di cessazione immediata" in relazione alle singole ipotesi di cessazione indicate dal punto 1.5 e richiamando l'applicazione del punto 1.4. Al successivo punto 2.3 venivano disciplinati in modo articolato lett. da a) ad e) gli "effetti del recesso e dello scioglimento del contratto", correlandoli alle ipotesi di "recesso, cessazione e scioglimento del contratto".
La Corte territoriale, nell'esercizio del potere, ad essa riservato, di interpretazione contrattuale, non ha fornito, tuttavia, una motivazione adeguata e sufficiente circa la portata complessiva delle anzidette clausole negoziali, la quale tenesse conto anche del modulato operare dei principi della materia implicata.
Il giudice del merito ha, infatti, qualificato l'ipotesi di "cessazione immediata del contratto" come "recesso senza preavviso" (postulandone poi erroneamente l'inefficacia tout court ai sensi del Regolamento n. 1475/95), senza però rendere evidenti - in un contesto in cui assumeva significativo rilievo la diversa struttura ed il diverso modus operandi tra recesso e condizione risolutiva - quali fossero le ragioni di un siffatto esito ermeneutico. Ciò, in particolare, avuto riguardo al fatto che (cfr. Cass., 7 agosto 1989, n. 3626) il recesso è ancorato in una facoltà delle parti di sciogliere unilateralmente il contratto in base ad una libera dichiarazione di volontà, mentre la condizione risolutiva opera, di per sè, in forza di un evento futuro ed incerto, il cui verificarsi comporta lo scioglimento di diritto del rapporto con effetti retroagenti al tempo di conclusione del contratto, salvo che sia stata stabilita una diversa decorrenza (art. 1360 cod. civ.).
Peraltro, la decisione della Corte territoriale in termini di esegesi calibrata sul principio di buona fede non si presta ad essere sufficientemente supportata dal combinato richiamo della parificazione degli effetti tra recesso e cessazione immediata del contratto (avulsa dalla clausola di cui al punto 2.3 del contratto inter partes) e del mero accenno alla circostanza che la Sidauto si era conformata "alle decisioni della Casa Madre, da lei subite, ma dietro compenso", giacchè il giudice del merito avrebbe dovuto dare adeguata ed intelligibile spiegazione dell'eventuale possibile avverarsi di un evento condizionante ai sensi dell'art. 1359 cod. civ. e cioè, in definitiva, per un comportamento di Sidauto non improntato a buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale (cfr. la citata Cass. n. 16787 del 2014, la quale, seppure ha deciso in controversia in cui rilevava lo stesso contratto di concessione di vendita, non può, tuttavia, spiegare effetti di giudicato nel presente giudizio, sia per la parziale diversità di parti, sia per la parzialmente differente causa petendi prospettata in quel giudizio).
6. - Il ricorso va, dunque, accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto enunciati ai pp. 3.1. e 5.1. (che precedono) ed ai rilievi sui vizi motivazionali negli stessi evidenziati, per quindi procedere ad una nuova delibazione circa l'efficacia della clausola contrattuale di cui all'art. 111, 1.5, lett. a) in relazione al Reg. n. 1475/95, nonchè ad una rinnovata interpretazione del contratto di concessione di vendita inter partes quanto all'ipotesi di cessazione immediata rilevante nella controversia.
Al giudice del rinvio spetterà anche la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.


P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2014


 

 

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